
Facciamo il punto sugli aggiornamenti legislativi 2026
In materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili in edilizia, sono 3 le macro-novità per questa primavera-estate:
- 29 Maggio 2026: era la data fissata per il recepimento dalla Direttiva Case Green o EPBD IV (UE 2024/1275) sulla prestazione energetica degli edifici, da parte degli Stati membri.
Il recepimento avrebbe previsto, tra l’altro, l’introduzione:- lato certificazione energetica, di una classificazione unica con scala A–G valida in tutti gli Stati membri, dove la classe A identifica gli edifici a emissioni zero (ZEB) e la classe G il 15% degli edifici con prestazioni peggiori;
- del Passaporto di ristrutturazione (Renovation Passport), strumento volontario che consente ai proprietari di pianificare gli interventi per gradi fino al raggiungimento dello standard ZEB entro il 2050;
- dell’indicatore GWP (Global Warming Potential) che diventa obbligatorio nel ciclo di vita degli edifici, con riferimento alla norma EN 15978 e al framework Level(s),
- MEPS (Minimum Energy Performance Standards), per il patrimonio esistente non residenziale, standard minimi di prestazione energetica che impongono soglie progressive di efficienza,
- della solarizzazione progressiva degli edifici obbligatoria, tra il 2026 e il 2030, e requisiti di infrastruttura per la mobilità elettrica.
N.B. Al momento non si hanno indicazioni sui tempi di recepimento da parte dell’Italia; restano, pertanto, in vigore le già note indicazioni normative.
- 3 Giugno 2026: è entrato in vigore il nuovo Decreto requisiti minimi 28/10/2025 che, aggiornando il provvedimento nazionale del 2015 in attuazione della Direttiva EPBD III (UE 2018/844), ha cambiato i parametri per l’efficienza energetica di edifici e impianti. Sono stati introdotti, infatti, limiti più stringenti rispetto a quelli previsti dal Decreto 26/06/2015 per l’efficienza energetica dell’involucro edilizio e degli impianti, sia per le nuove costruzioni che per gli interventi su edifici esistenti. N.B. Le precedenti regole restano valide per i titoli abilitativi richiesti entro il 2 giugno.
- 3 Agosto 2026: sono entrati in vigore i nuovi obblighi di integrazione delle rinnovabili con variazioni delle quote di copertura, soprattutto per gli edifici sottoposti a ristrutturazione – previsti dalla Direttiva RED III (UE 2023/2413); le nuove disposizioni europee sono state recepite con D.Lgs. 5/2026 che va ad aggiornare il D.Lgs. 199/2021.In breve, questi sono i nuovi obblighi FER per gli edifici privati, aumentati per gli edifici pubblici del 5%, lato fabbisogni termici, e del 10% per quelli elettrici:
| TIPOLOGIA INTERVENTO | OBBLIGHI DI INTEGRAZIONE FER – EDIFICI PRIVATI | |
| D.Lgs. 199/2021 | D.Lgs. n. 5/2026 | |
| Nuove costruzioniRistrutturazioni rilevanti immobili > 1.000 m2Demo-ricostruzioniAmpliamenti volumetrici(vol. lordo climatizzato >15% o > 500 m2) | 60% dei consumi per ACS e 60% della somma dei consumi per ACS, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva | 60% dei consumi per ACS e 60% della somma dei consumi per ACS, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva |
| Ristrutturazioni importantidi 1° livello (interessano ≥ 50% della superficie disperdente lorda dell’edificio e comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico asservito all’intero edificio) | // | 40% dei consumi per ACS e 40% della somma dei consumi per ACS, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva |
| Ristrutturazioni importantidi 2° livello(interessano ≥ 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e, eventualmente, l’impianto termico) | // | 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale e climatizzazione estiva |
| Ristrutturazioni impianti termici(comportano la modifica sostanziale di tutti i sistemi che compongono l’impianto) | // | 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale e climatizzazione estiva |
| Potenza elettrica da FER: P = K x SdoveP è la potenza in kW degli impianti alimentati da FERK è il coefficiente applicabile, pari a 0,025 per edifici esistenti e 0,05 per edifici di nuova costruzioneS è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, cioè la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio (le pertinenze non si conteggiano nella superficie S, ma possono ospitare gli impianti)Nota – L’obbligo non si applica se l’edificio è collegato a una rete efficiente di teleriscaldamento o teleraffrescamento che copra l’intero fabbisogno termico interessato. | ||
Nel caso ci sia impossibilità tecnica o mancata convenienza economica di ottemperare agli obblighi FER di cui sopra, questa può essere evidenziata dal Progettista nella Relazione tecnica di cui all’art. 8, c. 1, del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
N.B. Le precedenti regole restano valide per i titoli abilitativi richiesti entro il 2 agosto.