La nuova guida ecobonus (detrazioni per riqualificazione energetica) delle Entrate

La nuova guida ecobonus (detrazioni per riqualificazione energetica) delle Entrate

Ecco la guida ecobonus (detrazioni per riqualificazione energetica) delle Entrate, con le nuove regole per la cessione del credito

Chi effettua lavori di riqualificazione energetica può usufruire di sgravi fiscali (ecobonus) consistenti in una detrazione dalle imposte dovute.

La legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha prorogato al 31 dicembre 2017, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

La detrazione del 65% è riconosciuta anche in caso di acquisto e posa di:

  • schermature solari indicate nell’allegato M del dlgs n. 311/2006 (fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro) con marcatura CE, se prevista e con specifiche caratteristiche (protezione di una superficie vetrata, applicazione in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente, rispetto alla superficie vetrata applicazione all’interno, all’esterno o integrate, in combinazione con vetrate o autonome, mobili e tecniche)
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)
  • dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti

Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Le detrazioni vengono ripartite in dieci rate annuali di pari importo.

Altra novità è la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area” (cosiddetti incapienti) di cedere il corrispondente credito all’impresa. Questa scelta può essere fatta solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.

Detrazioni maggiori per lavori condominiali

Per i lavori condominiali sono previste detrazioni maggiori

È stata invece prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, con la possibilità di usufruire di maggiori detrazioni se viene conseguita una determinata prestazione energetica.

In particolare è possibile usufruire di una detrazione del 70% o del 75%.

Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2017 per tali lavori di efficientamento energetico su parti comuni condominiali è prevista una detrazione fiscale Irpef del 70%, ma occorre soddisfare le presenti condizioni:

  1. la riqualificazione deve interessare le parti comuni
  2. occorre intervenire sull’involucro dell’edificio, per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per usufruire del bonus fiscale del 75%, invece, è necessario che:

  1. gli interventi devono riguardare parti comuni
  2. gli interventi devono consentire il miglioramento della prestazione energetica invernale e anche quella estiva
  3. gli interventi devono consentire di raggiungere almeno la qualità media prevista del dm linee guida

Infine, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, chi ha diritto alle detrazioni per i lavori condominiali, può scegliere di cedere il corrispondente credito secondo le modalità definite con appositi provvedimenti dall’Agenzia delle Entrate.

Chi può usufruirne dell’ecobonus

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Per il 2016, la possibilità di usufruire delle detrazioni spetta anche agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Dal 2017 al 2021, tali istituti possono usufruire, invece, solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile
  • i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali gli inquilini
  • coloro che hanno l’immobile in comodato

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato

La cessione del credito per gli interventi su edifici condominiali

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i condòmini incapienti possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.

Con provvedimento del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione del credito, disponendo che:

  • la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015
  • il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell’anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti
  • la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati
  • il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condomino e, quindi, il fornitore potrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica. In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi su edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condòmini che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella condizione di incapienza possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017, per le quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, i beneficiari non incapienti possono scegliere di cedere il credito:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
  • ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)

Non possono cederlo, invece, a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

In allegato proponiamo la guida completa del’Agenzia delle Entrate (aggiornata al 12 settembre 2017).

Fonte Acca.it